COLLEGAMENTO NAZIONALE SANTUARI
Santuario
della Madonna del Divino Amore
Tel.
06 713518 - Fax 06 71353304 C.C.P. 721001
E-mail:
[email protected]
1.
Il Collegamento nazionale Santuari (CNS) è una Associazione che riunisce i
Santuari italiani.
2.
Il fine del CNS è quello di promuovere
nel rispetto dell'autonomia e degli statuti di ogni Santuario (Cfr. CIC can.
1234) in unità di intenti e di forze operative, orientamenti ed obbiettivi di
pastorale comune, al servizio della Chiesa, per favorire ed incrementare la pastorale
dei Santuari, adattandola a quella tipica di ogni Santuario.
3. Il CNS promuove
inoltre la spiritualità mariana, devozione e l'affidamento del popolo di Dio a
Maria, Madre di Cristo e Madre di ogni fedele.
4. In particolare il
CNS si impegna ad attuare gli orientamenti del Magistero e i programmi della
Conferenza Episcopale Italiana in tutto quanto riguarda la pastorale specifica
dei santuari.
5. Il CNS si propone come strumento di coordinamento
e sostegno delle attività dei singoli santuari, in ambito giuridico, tecnico e
artistico.
6.
Per raggiungere i suoi fini il CNS promuove opportune e molteplici iniziative
quali:
a) convegno
dei rettori dei Santuari;
b) raduni
nazionali e/o regionali di fedeli per celebrare e conoscere Maria e i Santi
specialmente in tempi e luoghi importanti per la tradizione cristiana e per la
pietà popolare;
c) incontri
di movimenti mariani e giovanili;
d) sviluppo
e orientamento per la produzione, e diffusione dell'arte sacra e qualificazione
degli altri strumenti utili alla devozione popolare;
e) diffusione
ed incremento della spiritualità mariana e quella propria di altri Santuari
attraverso i mezzi di comunicazione;
f)
organizzazione, coordinazione e cooproduzione
della stampa cattolica di ispirazione mariana;
g) strutturazione
del servizio di accoglienza dei pellegrini nei santuari italiani;
h) coordinazione
e rilancio delle iniziative pastorali tradizionali e tipiche dei luoghi di
pellegrinaggio;
i)
convegni di arte sacra e di pastorale liturgica
con precisi adattamenti ai luoghi di culto che sono i Santuari;
j)
consulenze di carattere giuridico in campo
canonistico e civilistico.
7.
Il CNS ha un organo ufficiale di informazione denominato: "La
Madonna" che collega tutti i Santuari soci dell'Associazione, tenendo
periodicamente informati sulle attività del CNS stesso.
8. Il CNS ha sede in
Roma presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, via del Santuario 10,
00134 Roma.
9. Possono essere soci
dell'Associazione tutti i Santuari italiani, che condividano i fini
dell'Associazione e accettino le modalità di partecipazione e cooperazione
all'interno del CNS. Per essere soci si fa richiesta al Presidente
dell'Associazione il quale, sentito il Consiglio Direttivo, immetterà il nuovo
ente nella qualità di socio.
10.
Tutti i membri dell'Associazione sono chiamati a collaborare alla realizzazione
degli scopi statutari e ad osservare le direttive degli organi di governo, a
versare la propria quota annuale di partecipazione. 11. Essendo soci
dell'Associazione le persone giuridiche Santuari, esse sono rappresentate in
assemblea dal rettore o da un suo delegato.
12. Condizione per non
essere più soci dell'Associazione sono:
a) dimissioni
dichiarate per iscritto dal rappresentante legale del Santuario-socio al
Presidente dell'Associazione e loro accettazione
b) mancato
versamento della quota associativa entro l'anno sociale.
13. Gli organi che
governano il CNS sono:
a) Il
Presidente
b) Il
Direttore
c) Il
Consiglio direttivo
14.
L'Assemblea generale e composta dai rettori
dei Santuari membri dell'Associazione, o dai loro legittimi delegati. L'Assemblea
viene convocata una volta all'anno dal Presidente con preavviso di almeno due
mesi. L'Assemblea è validamente convocata
qualora siano
convenuti la metà più uno dei soci. Se necessaria una seconda convocazione,
essa e valida qualunque sia il numero dei
convenuti.
15. L'Assemblea
Generale ha il compito di eleggere il Presidente, il Direttore ed il Consiglio
direttivo, di verificare il cammino che il CNS sta percorrendo, e di tracciare
le linee direttive per la realizzazione degli scopi statutari. Approva
annualmente il rendiconto amministrativo.
16.
Il Direttore del CNS si fa portavoce e promotore delle iniziative del CNS in
ogni occasione in cui ciò risulti opportuno.
17. Il Consiglio
direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore e da cinque consiglieri
eletti dall'assemblea generale. Rimane in carica tre anni.
18. Il Presidente
presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo. Cura i rapporti del CNS con la
Conferenza Episcopale Italiana e con eventuali altri organismi ecclesiali di
rilevanza sovradiocesana con i quali sia opportuno dialogare. Ha inoltre cura
di instaurare rapporti e coordinare programmi con Santuari di altre nazioni.
19. I Delegati
regionali sono nominati dai rettori dei santuari della regione di competenza:
essi collaborano strettamente con il Consiglio direttivo per l'attuazione dei
programmi del CNS.
20. Il Direttore coordina l'Assemblea generale. Egli è
garante della realizzazione dei programmi di indirizzo
dell'Assemblea generale e dell'applicazione delle disposizioni del Consiglio
Direttivo.
21.
Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti materie:
a) ammissione
dei soci;
b) quota
associativa;
c) modalità
di esecuzione delle direttive dell'Assemblea generale;
d) organizzazione
degli incontri, convegni, attività culturali e spirituali promosse dall'Associazione
o che la interessano direttamente;
e) predisposizione
di programmi unitari di spiritualità e pastorale mariana;
f)
coordinamento delle attività dei vari santuari
su scala nazionale;
g) valutazione
degli oneri economici dei progetti che il CNS intende realizzare.
Il Consiglio direttivo
nomina al suo interno il segretario e l'amministratore del CNS. Queste cariche
scadono con lo scadere dello stesso Consiglio direttivo.
22. Il segretario cura
il servizio di informazione del CNS e predispone i supporti tecnici delle
Assemblee generali e delle riunioni del Consiglio direttivo.
23.
Il patrimonio del CNS è costituito dalle quote associative annuali,
dall'eventuale ricavato di qualche attività dell'Associazione, da oblazioni
dei soci e dei terzi.
24. Il CNS non ha fini
di lucro e non svolge attività commerciali. I soci dell'Associazione
aderiscono e collaborano alla realizzazione dei fini e delle attività che la
Associazione dispone, facendo uso dei propri mezzi, e di quelli che
eventualmente saranno messi a disposizione dal CNS stesso.
25. Le cariche assunte
dai membri degli organi statutari sono esercitate a titolo gratuito.
26. L'amministratore
tiene la cassa dell'Associazione, cura la riscossione delle quote associative,
la amministrazione ordinaria dell'Associazione, la gestione economica dei
progetti assunti direttamente dal CNS e dell'organo di comunicazione
dell'Associazione. Cura la redazione del rendiconto insieme al Consiglio
direttivo per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale.
27. Per quanto non contemplato
dal presente Statuto, valgono le norme canoniche e civili in materia di
associazioni.
Considerata
l'urgenza di raccogliere in organizzazione i Santuari d'Italia, per promuovere
in unità di intenti e di forze operative orientamenti ed obbiettivi di
pastorale
comune al
servizio della Chiesa per favorire ed incrementare la pastorale dei santuari,
vista la utilità di conseguire detti scopi attraverso la promozione di
attività comuni, vista la disponibilità e la volontà dei rettori dei santuari
d'Italia riunitisi oggi in assemblea presso il Santuario della Madonna del
Divino Amore di costituire una associazione che provvedesse alla realizzazione
di tali scopi.
L'associazione che riunisce i rettori dei santuari d'Italia denominata COLLEGAMENTO NAZIONALE SANTUARI, di cui si allega lo Statuto.
Sottoscrivono
questo atto costitutivo i rettori costituenti che per ciò stesso diventano
soci dell'associazione.
Roma, 27 novembre 1996
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Nei
santuari si offrano ai fedeli con maggior abbondanza i mezzi della salvezza,
annunziando con diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la
vita liturgica soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia e della
penitenza, come pure coltivando le sane forme della pietà popolare.
Can.
1234 - § 1