COLLEGAMENTO NAZIONALE SANTUARI

Santuario della Madonna del Divino Amore

Via del Santuario, n. 10  -  00134 Roma, Italia

Tel. 06 713518 - Fax 06 71353304 C.C.P. 721001

E-mail: [email protected]

www.santuariodivinoamore.it

 

 

NATURA

1. Il Collegamento nazionale Santuari (CNS) è una Associazione che riunisce i Santuari italiani.

FINI

2. Il fine del CNS è quello di promuovere nel rispetto dell'autonomia e degli statuti di ogni Santuario (Cfr. CIC can. 1234) in unità di intenti e di forze operative, orienta­menti ed obbiettivi di pastorale comune, al servizio della Chiesa, per favorire ed incre­mentare la pastorale dei Santuari, adattan­dola a quella tipica di ogni Santuario.

3. Il CNS promuove inoltre la spiritualità mariana, devozione e l'affidamento del po­polo di Dio a Maria, Madre di Cristo e Ma­dre di ogni fedele.

4. In particolare il CNS si impegna ad at­tuare gli orientamenti del Magistero e i pro­grammi della Conferenza Episcopale Italia­na in tutto quanto riguarda la pastorale spe­cifica dei santuari.

5. Il CNS si propone come strumento di co­ordinamento e sostegno delle attività dei sin­goli santuari, in ambito giuridico, tecnico e artistico.

ATTIVITA'

6. Per raggiungere i suoi fini il CNS pro­muove opportune e molteplici iniziative quali:

a)       convegno dei rettori dei Santuari;

b)      raduni nazionali e/o regionali di fedeli per celebrare e conoscere Maria e i Santi specialmente in tempi e luoghi importanti per la tradizione cristiana e per la pietà po­polare;

c)       incontri di movimenti mariani e giovani­li;

d)      sviluppo e orientamento per la produzio­ne, e diffusione dell'arte sacra e qualifica­zione degli altri strumenti utili alla devo­zione popolare;

e)      diffusione ed incremento della spirituali­tà mariana e quella propria di altri Santuari attraverso i mezzi di comunicazione;

f)        organizzazione, coordinazione e cooproduzione della stampa cattolica di ispi­razione mariana;

g)      strutturazione del servizio di accoglien­za dei pellegrini nei santuari italiani;

h)      coordinazione e rilancio delle iniziative pastorali tradizionali e tipiche dei luoghi di pellegrinaggio;

i)        convegni di arte sacra e di pastorale litur­gica con precisi adattamenti ai luoghi di culto che sono i Santuari;

j)        consulenze di carattere giuridico in cam­po canonistico e civilistico.

7. Il CNS ha un organo ufficiale di infor­mazione denominato: "La Madonna" che collega tutti i Santuari soci dell'Associazio­ne, tenendo periodicamente informati sulle attività del CNS stesso.

SEDE

8. Il CNS ha sede in Roma presso il Santua­rio della Madonna del Divino Amore, via del Santuario 10, 00134 Roma.

 

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

 

9. Possono essere soci dell'Associazione tutti i Santuari italiani, che condividano i fini dell'Associazione e accettino le moda­lità di partecipazione e cooperazione all'in­terno del CNS. Per essere soci si fa richie­sta al Presidente dell'Associazione il qua­le, sentito il Consiglio Direttivo, immetterà il nuovo ente nella qualità di socio.

10. Tutti i membri dell'Associazione sono chiamati a collaborare alla realizzazione degli scopi statutari e ad osservare le direttive degli organi di governo, a versare la propria quota annuale di partecipazione. 11. Essendo soci dell'Associazione le per­sone giuridiche Santuari, esse sono rappre­sentate in assemblea dal rettore o da un suo delegato.

12. Condizione per non essere più soci del­l'Associazione sono:

a) dimissioni dichiarate per iscritto dal rap­presentante legale del Santuario-socio al Presidente dell'Associazione e loro accet­tazione

b) mancato versamento della quota associa­tiva entro l'anno sociale.

IL GOVERNO

 

13. Gli organi che governano il CNS sono:

a)       Il Presidente

b)      Il Direttore

c)       Il Consiglio direttivo

14. L'Assemblea generale e composta dai rettori dei Santuari membri dell'Associazio­ne, o dai loro legittimi delegati. L'Assem­blea viene convocata una volta all'anno dal Presidente con preavviso di almeno due mesi. L'Assemblea è validamente convocata

qualora siano convenuti la metà più uno dei soci. Se necessaria una seconda convoca­zione, essa e valida qualunque sia il nume­ro dei convenuti.

15. L'Assemblea Generale ha il compito di eleggere il Presidente, il Direttore ed il Con­siglio direttivo, di verificare il cammino che il CNS sta percorrendo, e di tracciare le li­nee direttive per la realizzazione degli sco­pi statutari. Approva annualmente il rendi­conto amministrativo.

16. Il Direttore del CNS si fa portavoce e promotore delle iniziative del CNS in ogni occasione in cui ciò risulti opportuno.

17. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore e da cinque consi­glieri eletti dall'assemblea generale. Rima­ne in carica tre anni.

18. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo. Cura i rapporti del CNS con la Conferenza Episcopale Italiana e con eventuali altri organismi ecclesiali di rilevanza sovradiocesana con i quali sia opportuno dialogare. Ha inoltre cura di in­staurare rapporti e coordinare programmi con Santuari di altre nazioni.

19. I Delegati regionali sono nominati dai rettori dei santuari della regione di compe­tenza: essi collaborano strettamente con il Consiglio direttivo per l'attuazione dei pro­grammi del CNS.

20. Il Direttore coordina l'Assemblea ge­nerale. Egli è garante della realizzazione dei programmi di indirizzo dell'Assemblea ge­nerale e dell'applicazione delle disposizio­ni del Consiglio Direttivo.

21. Il Consiglio direttivo delibera sulle se­guenti materie:

a)       ammissione dei soci;

b)      quota associativa;

c)       modalità di esecuzione delle direttive del­l'Assemblea generale;

d)      organizzazione degli incontri, convegni, attività culturali e spirituali promosse dal­l'Associazione o che la interessano diretta­mente;

e)      predisposizione di programmi unitari di spiritualità e pastorale mariana;

f)        coordinamento delle attività dei vari san­tuari su scala nazionale;

g)      valutazione degli oneri economici dei progetti che il CNS intende realizzare.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il segretario e l'amministratore del CNS. Queste cariche scadono con lo scadere del­lo stesso Consiglio direttivo.

22. Il segretario cura il servizio di informa­zione del CNS e predispone i supporti tec­nici delle Assemblee generali e delle riu­nioni del Consiglio direttivo.

 

AMMINISTRAZIONE

23. Il patrimonio del CNS è costituito dalle quote associative annuali, dall'eventuale ricavato di qualche attività dell'Associazio­ne, da oblazioni dei soci e dei terzi.

24. Il CNS non ha fini di lucro e non svolge attività commerciali. I soci dell'Associazio­ne aderiscono e collaborano alla realizza­zione dei fini e delle attività che la Associa­zione dispone, facendo uso dei propri mez­zi, e di quelli che eventualmente saranno messi a disposizione dal CNS stesso.

25. Le cariche assunte dai membri degli or­gani statutari sono esercitate a titolo gratui­to.

26. L'amministratore tiene la cassa dell'As­sociazione, cura la riscossione delle quote associative, la amministrazione ordinaria dell'Associazione, la gestione economica dei progetti assunti direttamente dal CNS e dell'organo di comunicazione dell'Associa­zione. Cura la redazione del rendiconto in­sieme al Consiglio direttivo per essere sot­toposto all'approvazione dell'Assemblea generale.

27. Per quanto non contemplato dal presen­te Statuto, valgono le norme canoniche e civili in materia di associazioni.

ATTO COSTITUTIVO

Considerata l'urgenza di raccogliere in or­ganizzazione i Santuari d'Italia, per pro­muovere in unità di intenti e di forze opera­tive orientamenti ed obbiettivi di pastorale

comune al servizio della Chiesa per favori­re ed incrementare la pastorale dei santuari, vista la utilità di conseguire detti scopi at­traverso la promozione di attività comuni, vista la disponibilità e la volontà dei rettori dei santuari d'Italia riunitisi oggi in assem­blea presso il Santuario della Madonna del Divino Amore di costituire una associazio­ne che provvedesse alla realizzazione di tali scopi.

E' COSTITUITA

L'associazione che riunisce i rettori dei san­tuari d'Italia denominata COLLEGAMEN­TO NAZIONALE SANTUARI, di cui si allega lo Statuto.

Sottoscrivono questo atto costitutivo i ret­tori costituenti che per ciò stesso diventano soci dell'associazione.

Roma, 27 novembre 1996

 

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Nei santuari si offrano ai fedeli con maggior abbondanza i mezzi della sal­vezza, annunziando con diligenza la parola di Dio, incrementando oppor­tunamente la vita liturgica soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia e della penitenza, come pure coltivando le sane forme della pietà popolare.

Can. 1234 - § 1